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Residenza fiscale di gruppo

Il 13 novembre 2018, il Parlamento ha approvato la modifica della legge Tao, che sarà in vigore dal 1° gennaio 2019. Questa modifica stabilisce che un soggetto fiscale di provenienza nazionale può essere considerato un soggetto fiscale di gruppo creato da almeno due imprese. Questa istituzione legale non è nuova in prospettiva europea, poiché l’emendamento approvato mira a un’armonizzazione con quanto stabilito da una direttiva del Consiglio del 2016.

Le condizioni per la creazione del soggetto fiscale di gruppo sono le seguenti:

  • Deve esistere una relazione aziendale collegata con almeno il 75% dei diritti di voto tra i contribuenti.
  • La data di chiusura dell’esercizio, secondo la politica contabile dei membri del gruppo, o l’ultimo giorno dell’anno fiscale deve essere identica, nel caso in cui il contribuente non sia obbligato a redigere un bilancio.
  • La preparazione del bilancio, della chiusura contabile deve essere uniforme per tutti i membri del gruppo, secondo il Terzo Capitolo della legge contabile, o secondo gli IFRS.
  • La valuta utilizzata nella contabilità dei membri del gruppo deve essere la stessa.

Tanto la creazione del soggetto fiscale di gruppo quanto l’adesione successiva sono possibili solo con l’autorizzazione dell’autorità fiscale.

Il soggetto fiscale di gruppo offre vantaggi significativi alle imprese coinvolte, poiché consente di ottimizzare non solo i profitti ma anche le perdite all’interno del gruppo. Inoltre, ogni membro del gruppo può beneficiare degli sconti fiscali ottenuti dai singoli membri.

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2024-01-18T15:42:22+00:00